...come fosse Antani...

Quante volte ci si lamenta della forma spesso oscura e criptica con cui sono redatte le leggi italiane?

Non pare che a Bruxelles se la passino granchè meglio :

"Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del pre­sente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di inve­stimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'espo­sizione al rischio come l'importo più elevato tra:

a) la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92,paragrafo 4;

b) 12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97."

(Tratto dal Regolamento 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi).


Eh?

Conte Mascetti, dove siete?

Commenti

Post più popolari